Indicazione geografica per i prodotti locali artigianali e industriali nell’Ue
26 Aprile 2022
Durante le scorse due settimane, le attività delle istituzioni europee sono state rallentate nel rispetto delle tradizionali festività di Pasqua.
In risposta alla crisi in Ucraina, sono state promulgate, per il tramite dell’Alto rappresentante dell’Ue, misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia e con nuovi atti assunti dal Consiglio alcune misure di sostegno finanziario per l’accoglienza dei rifugiati ed eccezioni nel sistema di sanzioni per favorire gli aiuti umanitari (vedi elenco completo nella rassegna cfr. Goal 10 e 17).
La proposta di regolamento introduce per la prima volta un quadro per proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali che costituiscono il frutto dell’originalità e dell’autenticità di pratiche tradizionali regionali. Come la Commissione indica in premessa dell’atto assunto, il diritto dell’Unione protegge le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose. Tuttavia, attualmente non esiste un meccanismo a livello europeo per proteggere i nomi di prodotti come il vetro di Murano, le posate di Solingen, il tweed di Donegal, il pizzo Halas o i gioielli Gablonz.
Come riporta la Commissione, ad oggi, a livello dell’Unione, i produttori possono registrare marchi individuali, marchi collettivi e marchi di certificazione. Questo sistema già in essere non permette però ai produttori di certificare a livello dell’Unione il legame tra qualità e origine geografica che segnala le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali.
La proposta mira quindi a stabilire una protezione dell’indicazione geografica direttamente applicabile ai prodotti dell’Ic a livello dell’Unione, migliorando la tutela dei produttori in tutta l’Unione contro la contraffazione e incentivando gli investimenti in questi prodotti. Ciò a beneficio dei consumatori che avranno la certezza sul luogo di produzione e l’autenticità dei beni acquistati sul mercato. Inoltre, le regioni in cui operanoi produttori dovrebbero beneficiare della protezione dei prodotti tipici ed essere in grado di sviluppare il potenziale turistico, di mantenere e attirare forza lavoro qualificata e di salvaguardare il loro patrimonio culturale.
La Commissione evidenzia pertanto come la proposta miri a rilanciare il settore del turismo, in particolare nelle regioni più povere, e ad aiutare le Pmi a sviluppare nuovi prodotti legati all’area geografica, e condivide anche obiettivi specifici con la prossima strategia Ue sui tessili sostenibili della Commissione (in proposito si veda la nostra rubrica Europa del 5/4/2022).
Il nuovo sistema proposto dalla Commissione favorirebbe dunque l’investimento nell’artigianato e il miglioramento dell’eccellenza nella produzione di prodotti di nicchia, permettendo creazione di posti di lavoro, salari più alti, e offrendo opportunità ai lavoratori più giovani di restare nelle loro regioni di origine piuttosto che doversi spostare nelle aree urbane.
La Commissione evidenzia anche che la proposta può avere effetti ambientali positivi, emergendo diversi elementi concorrenti a tal fine: le produzioni di nicchia favoriscono beni più durevoli rispetto alle alternative di produzione di massa più economiche ed è più probabile che siano prodotte nell’Unione dove gli standard ambientali sono più rigorosi. Inoltre si evidenzia anche che i consumatori che esprimono una preferenza per tali beni sono probabilmente più attenti all’ambiente e quindi si aspettano che i produttori artigianali e industriali con Ig abbiano la stessa sensibilità ambientale.
Le procedure di registrazione previste dal nuovo regime di protezione Ue saranno gestite a livello dell’Unione dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (Euipo) e a livello nazionale dalle autorità pubbliche degli Stati membri.
Si tratta di un adempimento previsto dalla direttiva introdotta a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima, per rafforzare la sicurezza degli impianti di produzione di energia nucleare in Ue.
La relazione si basa principalmente sulla valutazione delle relazioni nazionali 2020 effettuata dai servizi della Commissione. Ma, come precisato nel documento, per assicurare un quadro d’insieme, la relazione tiene conto anche di fonti aggiuntive, quali i risultati delle revisioni internazionali tra pari – previste specificamente dalla direttiva – e le questioni sollevate dai cittadini dell’Ue e da altre istituzioni Ue attraverso denunce, petizioni e interrogazioni, nonché i risultati di studi specifici richiesti dalla Commissione.
La Commissione sintetizza che a distanza di circa 11 anni dall’incidente di Fukushima vari Stati membri non hanno ancora comunicato il completamento dei loro piani d’azione nazionali post Fukushima. Alcune azioni in sospeso riguardano miglioramenti importanti della sicurezza, ad esempio: sala operativa per le emergenze, misure di raffreddamento aggiuntive, prevenzione della sovrapressione di contenimento, alimentazione elettrica di emergenza, rinforzo sismico, impianto di stoccaggio del combustibile esaurito.
Nelle raccomandazioni finali, la Commissione indica necessario:
potenziare l’indipendenza delle autorità di regolamentazione da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori nel rispetto della direttiva;
rafforzare le capacità dei titolari delle licenze di esercitare la loro responsabilità primaria per la sicurezza nucleare attraverso la preservazione delle conoscenze, qualificazione del personale e qualità nella gestione dei servizi conferiti in appalto e sub-appalto, adeguatezza delle risorse finanziarie;
promuovere e rafforzare un’efficace cultura della sicurezza nucleare scambiando informazioni sulle politiche e le disposizioni nazionali e sviluppando migliori pratiche;
rafforzare la trasparenza redigendo orientamenti sull’effettiva partecipazione del pubblico ai processi decisionali</strong>;
migliorare l’efficacia dell’esercizio di revisione tematica tra pari rafforzando la coerenza delle risultanze tecniche e stilando raccomandazioni più ambiziose.
In linea con i principi del programma dell’Ue per legiferare meglio (vedi nostra rubrica Europa del 3.5.2022, ultimo paragrafo), la Commissione annuncia l’intenzione di condurre a tempo debito una valutazione standard della direttiva per valutare in quale misura è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi o se c’è margine per una futura riforma del quadro legislativo per migliorare la sua efficacia, pertinenza o applicazione coerente.
Il recepimento delle raccomandazioni riguarda limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali e il divieto di rigetti in mare da parte dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura, disposizioni relative al tonno bianco e del pesce spada dell’Atlantico settentrionale e meridionale, disposizioni sulla raccolta dei dati per il pesce vela, gli istioforidi e i marlin, squali mako, modifiche del regolamento relativo al piano pluriennale per il tonno rosso che prevede una dichiarazione da parte degli Stati membri riguardante il riporto annuale e determinate disposizioni sull’ingabbiamento, un riporto annuale per il tonno obeso.