Il regolamento adottato dal Parlamento istituisce un fondo sociale per il clima per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032.
L’obiettivo generale del fondo è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica, affrontando gli impatti sociali dell’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nella revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione.
Gli obiettivi specifici del fondo sono sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti. Il regolamento prevede misure dirette temporanee di sostegno al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l’integrazione negli edifici della produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio di tale energia, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.
Le misure e gli investimenti sostenuti dal fondo, oltre a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, contribuiranno alla creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità nei settori interessati dalle misure e dagli investimenti previsti dal fondo.
Ciascuno Stato membro per accedere al fondo dovrà definire un piano sociale per il clima da presentare alla Commissione europea, garantendone la coerenza con il proprio piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) previsto dalla legge europea per il clima.
Il piano sarà elaborato attraverso un processo partecipativo di consultazione pubblica con le autorità locali e regionali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali, le pertinenti organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi.
Il piano dovrà considerare la stima dei probabili effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia ancora prodotta da fonti fossili e l’individuazione e la stima del numero delle famiglie, microimprese e utenti dei trasporti vulnerabili a cui indirizzare i sostegni.
Oltre al riferimento strumentale al Pniec, il piano dovrà dimostrare complementarità e coerenza con il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, i programmi della politica di coesione di cui al regolamento (Ue) 2021/1060, il Pnrr, il piano di ristrutturazione edilizia in applicazione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, i piani territoriali per una transizione giusta in applicazione del regolamento (Ue) 2021/1056.
Il fondo sosterrà solo misure e investimenti che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo” ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852, in analogia alle stesse regole di coerenza dei Pnrr.
L’importo massimo previsto del fondo è di 65 miliardi di euro a prezzi correnti per il periodo dal
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2032 finanziati con la revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione. La quota del fondo prevista per l’Italia ammonta a 7 miliardi di euro circa. Oltre a ciò, è previsto che gli Stati membri contribuiranno con almeno al 25% dei costi totali stimati dei loro piani.
Una volta adottato il testo licenziato dal Parlamento europeo anche da parte del Consiglio dell’Ue, il regolamento chiuderà il suo iter di approvazione.
Novità dalla Commissione europea
Nella scorsa settimana la Commissione ha presentato come novità:
due proposte di raccomandazione del Consiglio sulle competenze digitali, nel quadro dell’anno europeo per le competenze e della bussola digitale per il 2030, per affrontare le due principali sfide comuni individuate congiuntamente tra Commissione e Stati membri, e segnatamente: 1) l’assenza di un approccio unitario e coordinato in merito alle politiche di istruzione e formazione digitale</strong>; 2) le difficoltà incontrate nel tentativo di dotare i cittadini delle competenze digitali necessarie. Il quadro d’iniziative include un progetto pilota riguardante il certificato europeo delle competenze digitali finalizzato a rafforzare la fiducia nella certificazione delle competenze digitali e la sua accettazione in tutta l’Ue.
invito a presentare il piano di gestione dello spazio marittimo (Infr(2021)2223) previsto dalla direttiva (UE) 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, la cui scadenza per l’elaborazione era prevista entro il 31 marzo 2021;
costituzione in mora (Infr(2023)2022) per il recepimento non pienamente conforme di tutte le disposizioni della direttiva sui lavoratori stagionali (direttiva 2014/36/Ue) che mira a garantire norme eque e trasparenti per l’ammissione nell’Ue dei lavoratori stagionali di Paesi terzi;
costituzione in mora (Infr(2023)2015) per il non completo recepimento delle norme dell’Ue sull’accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità (direttiva (Ue) 2019/882), che prevede che i prodotti e i servizi essenziali come telefoni, computer, libri elettronici, servizi bancari e comunicazioni elettroniche siano accessibili alle persone con disabilità;
parere motivato (Infr(2014)4231) per il recepimento non corretto nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, che obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.